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La nuova legge riscrive il precedente testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, (vecchia legge regionale n.42 del 23 marzo 2000),oggetto di numerose modifiche negli anni.

Parliamo della legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016.

Tra i vari obiettivi della legge, quello che ci interessa in prima persona è quello di introdurre una normativa specifica per gli affitti turistici. In particolare la legge a posto attenzione a quest'ultima categoria, che dato l'esplosione di cui si è resa protagonista, nella cosiddetta sharing economy, necessitava di una normativa chiara e specifica per questa tipologia di locazione. Se ne desume la fondamentale importanza di stabilire dei parametri capaci di distinguere le attività professionali da quelle residuali.


Locazioni turistiche
Le locazioni turistiche infatti possono essere esercitate essenzialmente in due forme:


- in forma non imprenditoriale. Riguardano i proprietari o gli usufruttuari che destinano alla locazione turistica non più di due alloggi durante l'anno solare, indipendentemente dalle comunicazioni di locazione; Oppure destinano più di due alloggi nel corso dell'anno solare, effettuando complessivamente fino a ottanta comunicazioni di locazione turistica.

- in forma imprenditoriale. In questo caso non ci sono limiti al numero di alloggi che possono essere gestiti.

Secondo la normativa gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere i seguenti requisiti:

a) possedere gli adeguamenti igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) possedere le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, che dovranno essere installati ai sensi della vigente normativa.
Coloro i quali (proprietari o usufruttuari) intendano locare gli alloggi nelle forme stabilite, dovranno comunicare la forma di esercizio dell'attività prescelta. Quindi in forma imprenditoriale o non imprenditoriale. 
Inoltre dovranno comunicare tutte le informazioni relative all'attività svolta, come ad esempio: il periodo di tempo durante il quale s'intende locare l'alloggio; il numero di camere e posti letto disponibili. La modulistica utile per questa comunicazione è in fase di preparazione dal Comune di Castiglione della Pescaia.

La stessa legge rende anche obbligatoria la comunicazione quotidiana delle presenze sia alla Questura che al Comune e richiede quindi l’apertura di un indirizzo certificato Pec per la registrazione a tali siti.


In relazione alle presenze, è prevista l’entrata in vigore con questa nuova legge una tassa di soggiorno per gli affittuari pari a €0,50 per le persone maggiori di 12 anni; la quale dovrà essere versata al Comune di Castiglione della Pescaia in tre tranches: 10/06 ; 10/08; 10/10.


Lo Studio Immobiliare FB vi può aiutare ad essere in regola rispetto a questi nuovi adempimenti in modo da non rischiare sanzioni. Non esitate quindi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Potete inoltre scaricare qui il testo relativo alle locazioni turistiche art.70 del bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

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